Riabilitazione con la musica, uno studio italiano ne intuisce i segreti

Il flusso di sangue ed il tasso di respirazione si sincronizzano con la musica, il che indica che la musica potrà un giorno essere uno strumento terapeutico per il controllo della pressione sanguigna e per la riabilitazione. Ad affermarlo è uno studio pubblicato da ricercatori italiani su Circulation, il giornale della American Heart Association. I ricercatori hanno scoperto che la musica con ritmi più veloci comporta un aumento della respirazione, frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Quando veniva messa in pausa, tutte queste funzioni diminuivano, a volte al di sotto del tasso iniziale.
In una estensione di tali risultati, i ricercatori hanno recentemente scoperto che il volume musicale in crescendo sembra indurre una moderata eccitazione mentre, decrescente, induce il rilassamento. Spiega Luciano Bernardi, ricercatore e professore di Medicina Interna presso l’Università di Pavia, ed autore dello studio:
La musica induce una continua e dinamica, ed in qualche misura prevedibile, modifica del sistema cardiovascolare. Non è solo l’emozione che crea le modifiche, ma questo studio suggerisce che anche il contrario potrebbe essere possibile, cioè che i cambiamenti cardiovascolari possono essere il substrato per le emozioni, probabilmente in un modo bi-direzionale.
I ricercatori ha studiato 24 individui sani caucasici abbinati per età e sesso, da 24 a 26 anni, associati a 12 esperti musicisti e 12 persone che non avevano alcuna precedente formazione musicale. I partecipanti sono stati muniti di cuffie e sottoposti all’elettrocardiogramma per la misurazione della pressione sanguigna, il flusso delle arterie cerebrali, la respirazione e il restringimento dei vasi sanguigni della pelle.
Cinque tracce casuali di musica classica sono stati suonate, intervallate da due minuti di silenzio. I ricercatori hanno scoperto che:
- Ogni crescendo ha portato ad una maggiore riduzione dei vasi sanguigni sotto la pelle, aumentando la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e la respirazione. In ogni brano musicale, ogni effetto è stato proporzionale alla variazione nel profilo musicale (crescendo o decrescendo);
- Durante la pausa silenziosa, i cambiamenti sono diminuiti, con i vasi sanguigni sotto la pelle che si sono dilatati e hanno ridotto la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna. A differenza della musica, la riduzione della frequenza cardiaca dovuta al silenzio indicava il rilassamento;
- Brani musicali lunghi circa 10 secondi hanno portato ad una sincronizzazione inerente al ritmo cardiovascolare, capace di modularlo.
La modifica del sistema cardiovascolare e respiratorio, spiega Bernardi, è particolarmente evidente quando la musica è ricca di rilievo, come nell’Opera. Questi risultati aumentano la comprensione di come la musica possa essere utilizzata nella medicina riabilitativa.
Precedenti studi hanno dimostrato che la musica riduce lo stress, aumenta la performance atletica e migliora le capacità motorie delle persone con disabilità neurologiche. Bernardi ha notato che la musica più spesso viene utilizzata come uno strumento terapeutico per le diverse malattie. Inoltre, l’effetto della musica distrae, prolungando l’esercizio perché in grado di aumentare la soglia del dolore e della resistenza. L’unico limite dello studio è che è stato effettuato su persone giovani. Diverse potrebbero essere le risposte provenienti da soggetti anziani o abituati a diversi stili di musica.
Fonte: [Sciencedaily]
1 Commento











Gentile Presidente ,
le invio la Proposta di legge in oggetto , alla quale hanno collaborato negli
anni numerosi musicoterapisti dipendenti di centri psico medico pedagogici e
membri di associazioni anche iscritte al Colap , al fine di una accoglienza
positiva come BASE DI PARTENZA per l’obiettivo comune in un settore
importantissimo per il bene comune.Auspichiamo una totale collaborazione
costruttiva anche in relazione alla trasversalita’ potnzialmente relalizzabile ,
essendo la proposta gia’ stata sottoposta positivamente agli schieramenti
politici e sindacali.
E’ quanto mai professionale e qualificante che questo obiettivo venga raggiunto
unitariamente dal lavoro autonomo e dal lavoro dipendente , nella maturita’ di
un settore professionale maturo , che comprende quando e’ il momento di
accantonare concorrenzialita’ e personalismi obsoleti e datati.
Da parte mia , da parte dello staff dell’OnLe Scilipoti , da parte dei comitati
e del sindacato , dal fronte dell’utenza e delle forze sociali , totale
disponibilita’ costruttiva nel rispetto dei propri essenziali ruoli nello
sviluppo del settore delle professioni protette dove sono previste “riserve”
(tra le quali quelle di interesse terapeutico).
Chiaramente disponibile a contatti ed approfondimenti , le invio
cordiali saluti
Rolando Proietti Mancini
musicoterapista
Opera Don Guanella
Presidente Comitato Nazionale MusicoterapiaDemocratica
collaboratore Rete dei Professionisti Precari Nidil Cgil Nazionale
Membro del Comitato Direttivo CGIL Roma Nord Sanita’ Privata
staff OnLe Scilipoti
Vol III n.61
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
SCILIPOTI: Disciplina della musicoterapia e istituzione della figura
professionale del musicoterapista (3761)
Per monitorare l’iter di questa proposta di legge clicca qui
deputato SCILIPOTI profilo del deputato clicca qui
“SULLA MUSICOTERAPIA E SULLA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE”
Presentata XVI Legislatura
Onorevoli Colleghi!
Di fronte ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali
riguardanti l’area della comunicazione, dell’espressività della gestione
emozionale (particolarmente nei settori adolescenziali e nell’area
immigratoria), riteniamo necessario sollecitare un percorso di innovazione nel
campo dell’intervento sociale individuando una figura professionale
specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il
MUSICOTERAPISTA.
La musicoterapia è una modalità d’approccio sensoriale che utilizza l’elemento
sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su un certo numero
di disagi fisici, psicologici e psicopatologici. In questo particolare ambito,
l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente
musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un
contesto collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creative, per
trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo, non può non
essere considerato anche “terapeutico”. Ma questo termine non ha necessariamente
in questo caso un’accezione solo “clinica”; vuole semplicemente sottolineare
quanto il benessere del soggetto passi anche per un’armonizzazione delle sue
maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo
codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono infatti il
corpo come un’area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere
conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima
secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente
con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch’essi
culturalmente definiti.
Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse
fra loro, in cui lo scopo finale e unico, è quello di mantenere e migliorare la
salute mentale e fisica di tutti i soggetti di cui si occupa. Ciò è possibile
perché la musica ha il potere di entrare direttamente in contatto con l’uomo,
per cui la musica ha una funzione terapeutica naturalmente emanata.
A livello internazionale è stato, ancora una volta, possibile osservare la
validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell’utente e
nella tutela della professione, nonché il coinvolgimento attivo di numerose
associazioni di settore, di famiglie, forze politiche e sociali , centri di
ricerca.
In ambito territoriale e stato possibile verificare la diffusione e la
consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei
centri di riabilitazione, nelle case-famiglia, nei centri diurni e la necessità
di tutela dell’utenza e della professionalità.
Nel presentare la Proposta di Legge sulla figura professionale del
Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell’area
preventivo-riabilitativa, si intende rammentare che il confronto costante con
soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale
(fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l’acquisizione di
strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della
famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile
intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito
non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali
pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il
classico tavolo di lavoro, essendo spesso persone non collaboranti, a volte
aggressive ed autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche
appropriate finalizzate ad innescare essenziali dialoghi comunicativi non
verbali.
Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri
socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase
della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione
delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell’utenza e delle
professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerebbe,
nel lungo periodo, di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che
necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del Legislatore.
ART. 1 – FINALITA’
1. La musicoterapia è una attività psicopedagogica, un intervento
socio-sanitario, un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico
interesse ed una disciplinata dalla presente proposta di Legge: essa si pone
come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni
dell’individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano e
interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.
2. Lo Stato Italiano promuove l’applicazione della musicoterapia quale elemento
di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo
individuo e della comunità.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi – suono, ritmo, melodia
ed armonia per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di
gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la
comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione,
l’organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella
prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e
cognitivi;
b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora
nell’area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di
adeguata formazione musicale, che abbia svolto un corso triennale di
impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un
congruo numero di ore di tirocinio (di un anno) presso strutture pubbliche, o
convenzionate, o del privato sociale, della formazione primaria o della
riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
ART. 3 PROFILO DEL MUSICOTERAPISTA
Il Musicoterapista :
1. è l’esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventiva,
riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione teorica e
pratica musicale, relazionale ed artistica che si basa su una metodologia
dinamica per l’applicazione di tecniche e strategie collegate all’impiego del
suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in terapia
musicoterapica;
2. utilizza il linguaggio non verbale artistico-sonoro-musicale,
l’improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l’ascolto del linguaggio
musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il
cambiamento e l’attivazione;
3. effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e
definisce il programma educativo e/o riabilitativo;
4. ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica,
opera in riferimento alla diagnosi del medico, in collaborazione con le altre
figure socio-sanitarie se previste.
ART. 4 AREA FUNZIONALE DEL MUSICOTERAPISTA
1. Il Musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito (degli operatori)
socio-sanitario e nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e
psico-pedagogica.
2. Il Musicoterapista espleta una:
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività nell’età della scuola primaria;
comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come
gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre
in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei
soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit
sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici; disturbi relazionali, dello
sviluppo e del linguaggio dell’infanzia; patologie neuromotorie dell’infanzia;
patologie neurologiche dell’adulto; coma lieve e post-coma; patologie
psichiatriche dell’adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla
musica(sonora) nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità
terapeutiche per tossicodipendenti, in Centri per il trattamento delle demenze
negli anziani;
c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell’ansia del paziente ospedalizzato;
lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio
psicologico degli operatori; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti
nelle case famiglia.
Art. 5 – FORMAZIONE DI BASE
1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che preveda
almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di
tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate o private della
formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di
musicoterapia.
2. I corsi di Musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle
Università o da Dipartimenti equiparati all’Università. Il Titolo di
Musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.
3. Per accedere alla formazione del musicoterapista, l’aspirante deve essere in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il
diploma di conservatorio statale. E possibile l’accesso alla formazione a coloro
che abbiano conseguito la laurea in medicina, la laurea magistrale in psicologia
o la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, laurea in
materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale,
psicopedagogico, educativo, unitamente ad (ed) una buona conoscenza della musica
da accertarsi con apposito test preliminare al corso di formazione.
4. La formazione professionale del musicoterapista prevede l’acquisizione delle
seguenti conoscenze e capacità di:
1. 1. area medica:
* conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate – nuclei
espressivi;
* conoscenza del SNC ; elementi di clinica psichiatrica.
b) area psicologica
* conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell’età evolutiva;
* conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche
di gruppo;
* psicopatologie.
c) area musicale
- capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed
ora in forme convenzionali e non convenzionali;
- capacità di improvvisazione;
- conoscenze musicologiche/semiologiche della musica colta e popolare
finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali.
d) area musicoterapica
- capacità di individuare i bisogni del paziente,
- capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;
- capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;
- capacità di identificare le tecniche musicali pi adatte alla problematica;
- capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e
a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti;
- capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella
relazione sonora paziente/terapista.
Art. 6 – REGISTRO PROFESSIONALE DEI MUSICOTERAPISTI.
1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro professionale
nazionale dei musicoterapisti, organizzato in registri professionali regionali
costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell’ambito
dell’assessorato competente.
1. Al registro professionale dei musicoterapisti possono iscriversi coloro che
abbiano conseguito con successo la formazione di base di cui all’articolo 5
della presente legge e coloro che abbiano i requisiti previsti nelle norme
transitorie.
2. Il Musicoterapista iscritto al registro professionale deve annualmente
maturare un minimo di crediti formativi, da stabilire con decreto del Ministro
della Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione del registro
professionale nazionale.
Art. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE DEI MUSICOTERAPISTI
1. Il Ministro della Sanità con proprio decreto costituisce, entro novanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Osservatorio Nazionale di
Musicoterapia – O.N.M.- .
2. L’O.N.M. svolge funzioni di studio, monitoraggio e indirizzo utili per
l’attività del musicoterapista.
3. Dell’O.N.M. fanno parte:
un rappresentante del Ministero della Sanità con funzioni di coordinatore;
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione;
un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità;
tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni ed
autonomie locali;
due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della Sanità.
Art. 8 – NORMA TRANSITORIA
Possono iscriversi al Registro Professionale Nazionale dei Musicoterapisti, ed
esercitare la professione di Musicoterapista, coloro che entro dodici mesi dalla
pubblicazione della presente legge dimostreranno, mediante idonea certificazione
e documentazione, di essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti :
* di essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata nella
qualità di musicoterapista o musicoterapeuta per un periodo minimo di anni
cinque e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno;
* di essere congiuntamente in possesso di diploma quinquennale di scuola media
superiore, diploma di conservatorio musicale statale o adeguata formazione
musicale, frequenza con successo di un corso di formazione di musicoterapia di
minimo seicento ore documentate ed una attività musicoterapica in strutture
pubbliche o private convenzionate;
* di essere congiuntamente in possesso di laurea in medicina, psicologia,
scienze dell’educazione e della formazione, laurea in materie umanistiche con
tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, lauree di
terapie, unitamente alla frequenza di minimo trecento ore di seminari formativi
di musicoterapia ed una attività applicativa in strutture pubbliche o private
convenzionate di minimo trecento ore;
* attività scientifica esperienziale con un minimo di cinque pubblicazioni
associata alla attività di musicoterapista o musicoterapeuta per almeno trecento
ore, in strutture pubbliche e private convenzionate e un percorso formativo
musicoterapico di almeno seicento ore;
* attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca
riconosciuti del settore a livello internazionale nel campo della musicoterapia,
con almeno trecento ore di formazione musicoterapica e trecento ore di attività
in qualità di musicoterapista o musicoterapeuta in strutture pubbliche o private
convenzionate.