<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Riabilitazione con la musica, uno studio italiano ne intuisce i segreti</title>
	<atom:link href="http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/nuove-frontiere/riabilitazione-musica-intuisce-segreti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/nuove-frontiere/riabilitazione-musica-intuisce-segreti/</link>
	<description>Medicina, salute e società</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 21:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: rolando</title>
		<link>http://www.medicinalive.com/medicina-tradizionale/nuove-frontiere/riabilitazione-musica-intuisce-segreti/comment-page-1/#comment-20440</link>
		<dc:creator>rolando</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinalive.com/?p=15564#comment-20440</guid>
		<description>Gentile Presidente ,



le invio la Proposta di legge in oggetto , alla quale hanno collaborato negli 
anni numerosi musicoterapisti dipendenti  di centri psico medico pedagogici e 
membri di associazioni anche iscritte al Colap , al fine di una accoglienza 
positiva come BASE DI PARTENZA per l&#039;obiettivo comune in un settore 
importantissimo per il bene comune.Auspichiamo una totale collaborazione 
costruttiva anche in relazione alla trasversalita&#039; potnzialmente relalizzabile , 
essendo la proposta gia&#039; stata sottoposta positivamente agli schieramenti 
politici e sindacali.
E&#039; quanto mai professionale e qualificante che questo obiettivo venga raggiunto 
unitariamente dal lavoro autonomo e dal lavoro dipendente , nella maturita&#039; di 
un settore professionale maturo , che comprende quando e&#039; il momento di 
accantonare concorrenzialita&#039; e personalismi obsoleti e datati.
Da parte mia , da parte dello staff dell&#039;OnLe Scilipoti , da parte dei comitati 
e del sindacato , dal fronte dell&#039;utenza e delle forze sociali , totale 
disponibilita&#039; costruttiva nel rispetto dei propri essenziali ruoli nello 
sviluppo del settore delle professioni protette  dove sono previste &quot;riserve&quot; 
(tra le quali quelle di interesse terapeutico).

Chiaramente disponibile a contatti ed approfondimenti , le invio

cordiali saluti

Rolando Proietti Mancini
musicoterapista 
Opera Don Guanella
Presidente Comitato Nazionale MusicoterapiaDemocratica
collaboratore Rete dei Professionisti Precari Nidil Cgil Nazionale
Membro del Comitato Direttivo CGIL Roma Nord Sanita&#039; Privata
staff OnLe Scilipoti

Vol III n.61
CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
SCILIPOTI: Disciplina della musicoterapia e istituzione della figura 
professionale del musicoterapista (3761)
Per monitorare l’iter di questa proposta di legge clicca qui
deputato SCILIPOTI profilo del deputato clicca qui
“SULLA MUSICOTERAPIA E SULLA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE”
Presentata XVI Legislatura
Onorevoli Colleghi!
Di fronte ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali 
riguardanti l’area della comunicazione, dell’espressività della gestione 
emozionale (particolarmente nei settori adolescenziali e nell’area 
immigratoria), riteniamo necessario sollecitare un percorso di innovazione nel 
campo dell’intervento sociale individuando una figura professionale 
specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il 
MUSICOTERAPISTA.
La musicoterapia è una modalità d’approccio sensoriale che utilizza l’elemento 
sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su un certo numero 
di disagi fisici, psicologici e psicopatologici. In questo particolare ambito, 
l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente 
musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un 
contesto collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creative, per 
trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo, non può non 
essere considerato anche “terapeutico”. Ma questo termine non ha necessariamente 
in questo caso un’accezione solo “clinica”; vuole semplicemente sottolineare 
quanto il benessere del soggetto passi anche per un’armonizzazione delle sue 
maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo 
codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono infatti il 
corpo come un’area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere 
conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima 
secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente 
con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch’essi 
culturalmente definiti.
Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse 
fra loro, in cui lo scopo finale e unico, è quello di mantenere e migliorare la 
salute mentale e fisica di tutti i soggetti di cui si occupa. Ciò è possibile 
perché la musica ha il potere di entrare direttamente in contatto con l’uomo, 
per cui la musica ha una funzione terapeutica naturalmente emanata.
A livello internazionale è stato, ancora una volta, possibile osservare la 
validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell’utente e 
nella tutela della professione, nonché il coinvolgimento attivo di numerose 
associazioni di settore, di famiglie, forze politiche e sociali , centri di 
ricerca.
In ambito territoriale e stato possibile verificare la diffusione e la 
consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei 
centri di riabilitazione, nelle case-famiglia, nei centri diurni e la necessità 
di tutela dell’utenza e della professionalità.
Nel presentare la Proposta di Legge sulla figura professionale del 
Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell’area 
preventivo-riabilitativa, si intende rammentare che il confronto costante con 
soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale 
(fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l’acquisizione di 
strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della 
famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile 
intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito 
non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali 
pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il 
classico tavolo di lavoro, essendo spesso persone non collaboranti, a volte 
aggressive ed autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche 
appropriate finalizzate ad innescare essenziali dialoghi comunicativi non 
verbali.
Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri 
socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase 
della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione 
delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell’utenza e delle 
professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerebbe, 
nel lungo periodo, di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che 
necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del Legislatore.
ART. 1 – FINALITA’
1. La musicoterapia è una attività psicopedagogica, un intervento 
socio-sanitario, un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico 
interesse ed una disciplinata dalla presente proposta di Legge: essa si pone 
come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni 
dell’individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano e 
interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.
2. Lo Stato Italiano promuove l’applicazione della musicoterapia quale elemento 
di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo 
individuo e della comunità.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini della presente legge si intende per:
a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi – suono, ritmo, melodia 
ed armonia per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di 
gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la 
comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione, 
l’organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella 
prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e 
cognitivi;
b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora 
nell’area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di 
adeguata formazione musicale, che abbia svolto un corso triennale di 
impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un 
congruo numero di ore di tirocinio (di un anno) presso strutture pubbliche, o 
convenzionate, o del privato sociale, della formazione primaria o della 
riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.
ART. 3 PROFILO DEL MUSICOTERAPISTA
Il Musicoterapista :
    1. è l’esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventiva, 
riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione teorica e 
pratica musicale, relazionale ed artistica che si basa su una metodologia 
dinamica per l’applicazione di tecniche e strategie collegate all’impiego del 
suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in terapia 
musicoterapica;
    2. utilizza il linguaggio non verbale artistico-sonoro-musicale, 
l’improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l’ascolto del linguaggio 
musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il 
cambiamento e l’attivazione;
    3. effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e 
definisce il programma educativo e/o riabilitativo;
    4. ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica, 
opera in riferimento alla diagnosi del medico, in collaborazione con le altre 
figure socio-sanitarie se previste.
ART. 4 AREA FUNZIONALE DEL MUSICOTERAPISTA
1. Il Musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito (degli operatori) 
socio-sanitario e nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e 
psico-pedagogica.
2. Il Musicoterapista espleta una:
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività nell’età della scuola primaria; 
comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come 
gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre 
in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei 
soggetti normodotati;
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit 
sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici; disturbi relazionali, dello 
sviluppo e del linguaggio dell’infanzia; patologie neuromotorie dell’infanzia; 
patologie neurologiche dell’adulto; coma lieve e post-coma; patologie 
psichiatriche dell’adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla 
musica(sonora) nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità 
terapeutiche per tossicodipendenti, in Centri per il trattamento delle demenze 
negli anziani;
c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell’ansia del paziente ospedalizzato; 
lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio 
psicologico degli operatori; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti 
nelle case famiglia.
Art. 5 – FORMAZIONE DI BASE
    1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che preveda 
almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di 
tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate o private della 
formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di 
musicoterapia.
    2. I corsi di Musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle 
Università o da Dipartimenti equiparati all’Università. Il Titolo di 
Musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.
    3. Per accedere alla formazione del musicoterapista, l’aspirante deve essere in 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il 
diploma di conservatorio statale. E possibile l’accesso alla formazione a coloro 
che abbiano conseguito la laurea in medicina, la laurea magistrale in psicologia 
o la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, laurea in 
materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale, 
psicopedagogico, educativo, unitamente ad (ed) una buona conoscenza della musica 
da accertarsi con apposito test preliminare al corso di formazione.
    4. La formazione professionale del musicoterapista prevede l’acquisizione delle 
seguenti conoscenze e capacità di:
    1.     1. area medica:
    * conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate – nuclei 
espressivi;
    * conoscenza del SNC ; elementi di clinica psichiatrica.
b) area psicologica
    * conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell’età evolutiva;
    * conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche 
di gruppo;
    * psicopatologie.
c) area musicale
- capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed 
ora in forme convenzionali e non convenzionali;
- capacità di improvvisazione;
- conoscenze musicologiche/semiologiche della musica colta e popolare 
finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali.
d) area musicoterapica
- capacità di individuare i bisogni del paziente,
- capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;
- capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;
- capacità di identificare le tecniche musicali pi adatte alla problematica;
- capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e 
a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti;
- capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella 
relazione sonora paziente/terapista.
Art. 6 – REGISTRO PROFESSIONALE DEI MUSICOTERAPISTI.
1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro professionale 
nazionale dei musicoterapisti, organizzato in registri professionali regionali 
costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell’ambito 
dell’assessorato competente.
    1. Al registro professionale dei musicoterapisti possono iscriversi coloro che 
abbiano conseguito con successo la formazione di base di cui all’articolo 5 
della presente legge e coloro che abbiano i requisiti previsti nelle norme 
transitorie.
    2. Il Musicoterapista iscritto al registro professionale deve annualmente 
maturare un minimo di crediti formativi, da stabilire con decreto del Ministro 
della Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione del registro 
professionale nazionale.
Art. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE DEI MUSICOTERAPISTI
    1. Il Ministro della Sanità con proprio decreto costituisce, entro novanta 
giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Osservatorio Nazionale di 
Musicoterapia – O.N.M.- .
    2. L’O.N.M. svolge funzioni di studio, monitoraggio e indirizzo utili per 
l’attività del musicoterapista.
    3. Dell’O.N.M. fanno parte:
un rappresentante del Ministero della Sanità con funzioni di coordinatore;
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione;
un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità;
tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni ed 
autonomie locali;
due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della Sanità.
Art. 8 – NORMA TRANSITORIA
Possono iscriversi al Registro Professionale Nazionale dei Musicoterapisti, ed 
esercitare la professione di Musicoterapista, coloro che entro dodici mesi dalla 
pubblicazione della presente legge dimostreranno, mediante idonea certificazione 
e documentazione, di essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti :
    * di essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata nella 
qualità di musicoterapista o musicoterapeuta per un periodo minimo di anni 
cinque e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno;
    * di essere congiuntamente in possesso di diploma quinquennale di scuola media 
superiore, diploma di conservatorio musicale statale o adeguata formazione 
musicale, frequenza con successo di un corso di formazione di musicoterapia di 
minimo seicento ore documentate ed una attività musicoterapica in strutture 
pubbliche o private convenzionate;
    * di essere congiuntamente in possesso di laurea in medicina, psicologia, 
scienze dell’educazione e della formazione, laurea in materie umanistiche con 
tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, lauree di 
terapie, unitamente alla frequenza di minimo trecento ore di seminari formativi 
di musicoterapia ed una attività applicativa in strutture pubbliche o private 
convenzionate di minimo trecento ore;
    * attività scientifica esperienziale con un minimo di cinque pubblicazioni 
associata alla attività di musicoterapista o musicoterapeuta per almeno trecento 
ore, in strutture pubbliche e private convenzionate e un percorso formativo 
musicoterapico di almeno seicento ore;
    * attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca 
riconosciuti del settore a livello internazionale nel campo della musicoterapia, 
con almeno trecento ore di formazione musicoterapica e trecento ore di attività 
in qualità di musicoterapista o musicoterapeuta in strutture pubbliche o private 
convenzionate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class="comment-toolbar" style="text-align: right"><input type="button" value="Reply" onclick="CF_Reply('20440','rolando');" /><input type="button" value="Quote" onclick="CF_Quote('20440','rolando');" /></div><span id="co_20440"><p>Gentile Presidente ,</p>
<p>le invio la Proposta di legge in oggetto , alla quale hanno collaborato negli<br />
anni numerosi musicoterapisti dipendenti  di centri psico medico pedagogici e<br />
membri di associazioni anche iscritte al Colap , al fine di una accoglienza<br />
positiva come BASE DI PARTENZA per l&#8217;obiettivo comune in un settore<br />
importantissimo per il bene comune.Auspichiamo una totale collaborazione<br />
costruttiva anche in relazione alla trasversalita&#8217; potnzialmente relalizzabile ,<br />
essendo la proposta gia&#8217; stata sottoposta positivamente agli schieramenti<br />
politici e sindacali.<br />
E&#8217; quanto mai professionale e qualificante che questo obiettivo venga raggiunto<br />
unitariamente dal lavoro autonomo e dal lavoro dipendente , nella maturita&#8217; di<br />
un settore professionale maturo , che comprende quando e&#8217; il momento di<br />
accantonare concorrenzialita&#8217; e personalismi obsoleti e datati.<br />
Da parte mia , da parte dello staff dell&#8217;OnLe Scilipoti , da parte dei comitati<br />
e del sindacato , dal fronte dell&#8217;utenza e delle forze sociali , totale<br />
disponibilita&#8217; costruttiva nel rispetto dei propri essenziali ruoli nello<br />
sviluppo del settore delle professioni protette  dove sono previste &#8220;riserve&#8221;<br />
(tra le quali quelle di interesse terapeutico).</p>
<p>Chiaramente disponibile a contatti ed approfondimenti , le invio</p>
<p>cordiali saluti</p>
<p>Rolando Proietti Mancini<br />
musicoterapista<br />
Opera Don Guanella<br />
Presidente Comitato Nazionale MusicoterapiaDemocratica<br />
collaboratore Rete dei Professionisti Precari Nidil Cgil Nazionale<br />
Membro del Comitato Direttivo CGIL Roma Nord Sanita&#8217; Privata<br />
staff OnLe Scilipoti</p>
<p>Vol III n.61<br />
CAMERA DEI DEPUTATI<br />
PROPOSTA DI LEGGE<br />
SCILIPOTI: Disciplina della musicoterapia e istituzione della figura<br />
professionale del musicoterapista (3761)<br />
Per monitorare l’iter di questa proposta di legge clicca qui<br />
deputato SCILIPOTI profilo del deputato clicca qui<br />
“SULLA MUSICOTERAPIA E SULLA FIGURA PROFESSIONALE CORRISPONDENTE”<br />
Presentata XVI Legislatura<br />
Onorevoli Colleghi!<br />
Di fronte ad evidenti fenomeni di difficoltà e disagio in ampi settori sociali<br />
riguardanti l’area della comunicazione, dell’espressività della gestione<br />
emozionale (particolarmente nei settori adolescenziali e nell’area<br />
immigratoria), riteniamo necessario sollecitare un percorso di innovazione nel<br />
campo dell’intervento sociale individuando una figura professionale<br />
specializzata nella comunicazione non verbale, espressiva e sonora: il<br />
MUSICOTERAPISTA.<br />
La musicoterapia è una modalità d’approccio sensoriale che utilizza l’elemento<br />
sonoro con finalità terapeutiche e preventive per intervenire su un certo numero<br />
di disagi fisici, psicologici e psicopatologici. In questo particolare ambito,<br />
l’obiettivo terapeutico deve essere distinto da un risultato propriamente<br />
musicale. Un percorso attraverso il quale si accudisce un individuo o un<br />
contesto collettivo, attraverso la stimolazione delle sue capacità creative, per<br />
trovare nuove sintesi dei suoi modelli interpretativi del mondo, non può non<br />
essere considerato anche “terapeutico”. Ma questo termine non ha necessariamente<br />
in questo caso un’accezione solo “clinica”; vuole semplicemente sottolineare<br />
quanto il benessere del soggetto passi anche per un’armonizzazione delle sue<br />
maniere di comunicare con il mondo esterno e di autopercepirsi non solo secondo<br />
codici verbali, ma anche corporei. Molti luoghi comuni descrivono infatti il<br />
corpo come un’area di esclusiva pertinenza medica o biologica, senza tenere<br />
conto che molte recenti ricerche dimostrano quanto anche il corpo si esprima<br />
secondo codici culturali e quanto, molto spesso, si conviva inconsapevolmente<br />
con diversi e tra loro conflittuali schemi di relazione corporea, anch’essi<br />
culturalmente definiti.<br />
Non esiste un solo metodo musicoterapeutico, ma numerose pratiche molto diverse<br />
fra loro, in cui lo scopo finale e unico, è quello di mantenere e migliorare la<br />
salute mentale e fisica di tutti i soggetti di cui si occupa. Ciò è possibile<br />
perché la musica ha il potere di entrare direttamente in contatto con l’uomo,<br />
per cui la musica ha una funzione terapeutica naturalmente emanata.<br />
A livello internazionale è stato, ancora una volta, possibile osservare la<br />
validità degli interventi musicoterapici impostati nel rispetto dell’utente e<br />
nella tutela della professione, nonché il coinvolgimento attivo di numerose<br />
associazioni di settore, di famiglie, forze politiche e sociali , centri di<br />
ricerca.<br />
In ambito territoriale e stato possibile verificare la diffusione e la<br />
consistenza delle attività di musicoterapia nel territorio, nelle scuole, nei<br />
centri di riabilitazione, nelle case-famiglia, nei centri diurni e la necessità<br />
di tutela dell’utenza e della professionalità.<br />
Nel presentare la Proposta di Legge sulla figura professionale del<br />
Musicoterapista esperto in comunicazione espressivo-sonora nell’area<br />
preventivo-riabilitativa, si intende rammentare che il confronto costante con<br />
soggetti fortemente colpiti nel proprio funzionamento personale e sociale<br />
(fisico, psichico e psicofisico), richiede necessariamente l’acquisizione di<br />
strumenti tecnici utili alla gestione delle dinamiche del singolo, della<br />
famiglia e del gruppo. Nel percorso educativo e riabilitativo è possibile<br />
intervenire con pazienti privi di parola, con potenzialità esclusive in ambito<br />
non verbale, con gravi problematiche di ordine psicologico e relazionale. A tali<br />
pazienti non possiamo offrire solo il tradizionale lettino terapeutico o il<br />
classico tavolo di lavoro, essendo spesso persone non collaboranti, a volte<br />
aggressive ed autolesioniste; dobbiamo invece intervenire con tecniche<br />
appropriate finalizzate ad innescare essenziali dialoghi comunicativi non<br />
verbali.<br />
Si chiude così un percorso trentennale che ha visto coinvolti numerosi centri<br />
socio-sanitari in ambito inter-infra-transdisciplinare e si apre una nuova fase<br />
della ricerca applicata in riabilitazione e prevenzione, aperta alla definizione<br />
delle nuove figure professionali non mediche, nel rispetto dell’utenza e delle<br />
professionalità. La fase che inizia, opportunamente transitoria, abbisognerebbe,<br />
nel lungo periodo, di opportuni aggiustamenti tipici delle situazioni che<br />
necessitano di ulteriori approfondimenti e conoscenze da parte del Legislatore.<br />
ART. 1 – FINALITA’<br />
1. La musicoterapia è una attività psicopedagogica, un intervento<br />
socio-sanitario, un trattamento riabilitativo e terapeutico di pubblico<br />
interesse ed una disciplinata dalla presente proposta di Legge: essa si pone<br />
come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni<br />
dell’individuo, in modo da raggiungere una migliore integrazione sul piano e<br />
interpersonale e, conseguentemente, una migliore qualità della vita.<br />
2. Lo Stato Italiano promuove l’applicazione della musicoterapia quale elemento<br />
di sostegno per un pieno e sano benessere e sviluppo delle capacità del singolo<br />
individuo e della comunità.<br />
ART. 2 – DEFINIZIONI<br />
Ai fini della presente legge si intende per:<br />
a) musicoterapia: l’uso della musica e dei suoi elementi – suono, ritmo, melodia<br />
ed armonia per opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di<br />
gruppo, all’interno di un processo definito per facilitare e promuovere la<br />
comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobilizzazione, l’espressione,<br />
l’organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella<br />
prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e<br />
cognitivi;<br />
b) musicoterapista: un soggetto esperto nella comunicazione espressivo-sonora<br />
nell’area preventivo-riabilitativa, in possesso di diploma di conservatorio o di<br />
adeguata formazione musicale, che abbia svolto un corso triennale di<br />
impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un<br />
congruo numero di ore di tirocinio (di un anno) presso strutture pubbliche, o<br />
convenzionate, o del privato sociale, della formazione primaria o della<br />
riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.<br />
ART. 3 PROFILO DEL MUSICOTERAPISTA<br />
Il Musicoterapista :<br />
    1. è l’esperto nella comunicazione espressivo-sonora nell’area preventiva,<br />
riabilitativa e socio-sanitaria. Egli possiede una preparazione teorica e<br />
pratica musicale, relazionale ed artistica che si basa su una metodologia<br />
dinamica per l’applicazione di tecniche e strategie collegate all’impiego del<br />
suono che facilitano la comunicazione e la relazione di ogni persona in terapia<br />
musicoterapica;<br />
    2. utilizza il linguaggio non verbale artistico-sonoro-musicale,<br />
l’improvvisazione corporea, vocale e strumentale e l’ascolto del linguaggio<br />
musicale, costruendo una dimensione artistico-espressiva che facilita il<br />
cambiamento e l’attivazione;<br />
    3. effettua una valutazione musicoterapica e funzionale del soggetto e<br />
definisce il programma educativo e/o riabilitativo;<br />
    4. ove necessario, limitatamente a determinati ambiti della funzione terapica,<br />
opera in riferimento alla diagnosi del medico, in collaborazione con le altre<br />
figure socio-sanitarie se previste.<br />
ART. 4 AREA FUNZIONALE DEL MUSICOTERAPISTA<br />
1. Il Musicoterapista esercita la propria attività nell’ambito (degli operatori)<br />
socio-sanitario e nell’area della riabilitazione socio-sanitaria e<br />
psico-pedagogica.<br />
2. Il Musicoterapista espleta una:<br />
a) funzione preventiva: disturbi di iperattività nell’età della scuola primaria;<br />
comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come<br />
gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre<br />
in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei<br />
soggetti normodotati;<br />
b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio-grave; deficit<br />
sensoriali: ipovedenti/non vedenti, ipoacusici; disturbi relazionali, dello<br />
sviluppo e del linguaggio dell’infanzia; patologie neuromotorie dell’infanzia;<br />
patologie neurologiche dell’adulto; coma lieve e post-coma; patologie<br />
psichiatriche dell’adulto; comunicazione non verbale mediata dal suono e dalla<br />
musica(sonora) nei Dipartimenti di Salute Mentale, in Centri e Comunità<br />
terapeutiche per tossicodipendenti, in Centri per il trattamento delle demenze<br />
negli anziani;<br />
c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell’ansia del paziente ospedalizzato;<br />
lenizione delle sofferenze dei malati terminali; gestione del potenziale disagio<br />
psicologico degli operatori; supporto affettivo-relazionale ai ragazzi inseriti<br />
nelle case famiglia.<br />
Art. 5 – FORMAZIONE DI BASE<br />
    1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che preveda<br />
almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di<br />
tirocinio presso strutture pubbliche o private convenzionate o private della<br />
formazione primaria o della riabilitazione, con supervisione clinica e di<br />
musicoterapia.<br />
    2. I corsi di Musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle<br />
Università o da Dipartimenti equiparati all’Università. Il Titolo di<br />
Musicoterapista equivale a diploma accademico di primo livello.<br />
    3. Per accedere alla formazione del musicoterapista, l’aspirante deve essere in<br />
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver conseguito il<br />
diploma di conservatorio statale. E possibile l’accesso alla formazione a coloro<br />
che abbiano conseguito la laurea in medicina, la laurea magistrale in psicologia<br />
o la laurea magistrale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, laurea in<br />
materie umanistiche con tesi in ambito musicoterapico, musicale,<br />
psicopedagogico, educativo, unitamente ad (ed) una buona conoscenza della musica<br />
da accertarsi con apposito test preliminare al corso di formazione.<br />
    4. La formazione professionale del musicoterapista prevede l’acquisizione delle<br />
seguenti conoscenze e capacità di:<br />
    1.     1. area medica:<br />
    * conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate – nuclei<br />
espressivi;<br />
    * conoscenza del SNC ; elementi di clinica psichiatrica.<br />
b) area psicologica<br />
    * conoscenza dei concetti base della psicologia generale e dell’età evolutiva;<br />
    * conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni e delle dinamiche<br />
di gruppo;<br />
    * psicopatologie.<br />
c) area musicale<br />
- capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali nel qui ed<br />
ora in forme convenzionali e non convenzionali;<br />
- capacità di improvvisazione;<br />
- conoscenze musicologiche/semiologiche della musica colta e popolare<br />
finalizzate alla capacità di decodifica dei fenomeni sonoro-musicali.<br />
d) area musicoterapica<br />
- capacità di individuare i bisogni del paziente,<br />
- capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;<br />
- capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;<br />
- capacità di identificare le tecniche musicali pi adatte alla problematica;<br />
- capacità di formulare osservazioni del processo musicoterapeutico in itinere e<br />
a valle per la quantiqualificazione dei risultati ottenuti;<br />
- capacità di auto-osservazione delle componenti emotive implicate nella<br />
relazione sonora paziente/terapista.<br />
Art. 6 – REGISTRO PROFESSIONALE DEI MUSICOTERAPISTI.<br />
1. E’ istituito presso il Ministero della Salute il registro professionale<br />
nazionale dei musicoterapisti, organizzato in registri professionali regionali<br />
costituiti presso ogni regione e provincia autonoma, nell’ambito<br />
dell’assessorato competente.<br />
    1. Al registro professionale dei musicoterapisti possono iscriversi coloro che<br />
abbiano conseguito con successo la formazione di base di cui all’articolo 5<br />
della presente legge e coloro che abbiano i requisiti previsti nelle norme<br />
transitorie.<br />
    2. Il Musicoterapista iscritto al registro professionale deve annualmente<br />
maturare un minimo di crediti formativi, da stabilire con decreto del Ministro<br />
della Salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla costituzione del registro<br />
professionale nazionale.<br />
Art. 7 – OSSERVATORIO NAZIONALE DEI MUSICOTERAPISTI<br />
    1. Il Ministro della Sanità con proprio decreto costituisce, entro novanta<br />
giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Osservatorio Nazionale di<br />
Musicoterapia – O.N.M.- .<br />
    2. L’O.N.M. svolge funzioni di studio, monitoraggio e indirizzo utili per<br />
l’attività del musicoterapista.<br />
    3. Dell’O.N.M. fanno parte:<br />
un rappresentante del Ministero della Sanità con funzioni di coordinatore;<br />
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione;<br />
un rappresentante del Ministero per le Pari Opportunità;<br />
tre rappresentanti nominati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni ed<br />
autonomie locali;<br />
due musicoterapisti esperti nominati dal Ministro della Sanità.<br />
Art. 8 – NORMA TRANSITORIA<br />
Possono iscriversi al Registro Professionale Nazionale dei Musicoterapisti, ed<br />
esercitare la professione di Musicoterapista, coloro che entro dodici mesi dalla<br />
pubblicazione della presente legge dimostreranno, mediante idonea certificazione<br />
e documentazione, di essere in possesso di almeno uno fra i seguenti requisiti :<br />
    * di essere dipendente di una struttura pubblica o privata convenzionata nella<br />
qualità di musicoterapista o musicoterapeuta per un periodo minimo di anni<br />
cinque e per almeno novanta giorni lavorativi per ogni anno;<br />
    * di essere congiuntamente in possesso di diploma quinquennale di scuola media<br />
superiore, diploma di conservatorio musicale statale o adeguata formazione<br />
musicale, frequenza con successo di un corso di formazione di musicoterapia di<br />
minimo seicento ore documentate ed una attività musicoterapica in strutture<br />
pubbliche o private convenzionate;<br />
    * di essere congiuntamente in possesso di laurea in medicina, psicologia,<br />
scienze dell’educazione e della formazione, laurea in materie umanistiche con<br />
tesi in ambito musicoterapico, musicale, psicopedagogico, educativo, lauree di<br />
terapie, unitamente alla frequenza di minimo trecento ore di seminari formativi<br />
di musicoterapia ed una attività applicativa in strutture pubbliche o private<br />
convenzionate di minimo trecento ore;<br />
    * attività scientifica esperienziale con un minimo di cinque pubblicazioni<br />
associata alla attività di musicoterapista o musicoterapeuta per almeno trecento<br />
ore, in strutture pubbliche e private convenzionate e un percorso formativo<br />
musicoterapico di almeno seicento ore;<br />
    * attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca<br />
riconosciuti del settore a livello internazionale nel campo della musicoterapia,<br />
con almeno trecento ore di formazione musicoterapica e trecento ore di attività<br />
in qualità di musicoterapista o musicoterapeuta in strutture pubbliche o private<br />
convenzionate.</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using memcached
Page Caching using memcached (User agent is rejected)
Database Caching 2/10 queries in 0.026 seconds using memcached
Object Caching 328/336 objects using memcached
Content Delivery Network via cdn.medicinalive.com

Served from: www.medicinalive.com @ 2012-02-15 22:32:06 -->
