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Avastin e Lucentis, la sentenza del Tar

Le farmacie ospedaliere e i Centri di alta ospedalizzazione devono rendersi disponibili alla somministrazione del medicinale Avastin in caso di maculopatia retinica. Così ha stabilito il Tar del Lazio sostenendo in tal modo la non pericolosità del farmaco per la vista dei pazienti in ambiente protetto.

La Società Oftalmologica Italiana è la prima a chiedere chiarezza su come questa distribuzione verrà resa possibile, all’indomani della sentenza del tribunale. Commenta il presidente Matteo Piovella:

Bene che il TAR si sia pronunciato e che abbia anche recepito quanto la Società Oftalmologica Italiana chiedeva ma ora è bene sapere dove i pazienti potranno davvero sottoporsi al trattamento per la maculopatia, poiché ci risulta che non tutte le Regioni hanno individuato i cosiddetti centri di alta specializzazione. Al di là delle sentenze noi siamo preoccupati per le migliaia di pazienti che non potranno avere accesso.

Quello sottolineato dall’esperto è uno degli aspetti più controversi ed importanti riguardante i malati di maculopatia retinica che erano in attesa di capire se le limitazioni imposte dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, sull’Avastin sarebbero rimaste.

Facciamo un passo indietro però. Dobbiamo ricordare in questo caso che la decisione del Tar si è resa necessaria perché in realtà l’Avastin è stato a lungo utilizzato in ambito oculistico pur essendo un antitumorale. Questo è stato possibile perchè considerato equivalente, per via dei suoi effetti sulla maculopatia, al Lucentis, il farmaco successivamente sviluppato (dallo stesso ricercatore che creò l’Avastin,N.d.R.) come specifico per la cura delle degenerazioni della vista. La differenza importante tra i due è nei costi. Il Lucentis si può utilizzare direttamente attraverso iniezioni intraoculari senza modifiche da parte dei medici come accade invece con l’Avastin per il quale si necessita una preparazione galenica magistrale derivata. Il problema, lo ripetiamo, è nel costo del trattamento, non accessibile a tutti: è questa la motivazione principale che ha portato alla necessità di una sentenza del Tar che concedesse ancora la possibilità di un suo utilizzo.