Home » MEDICINA TRADIZIONALE » Legislazione » Disabili psichici, rette a carico del ssn

Disabili psichici, rette a carico del ssn

Chi paga le spese di ricovero per le persone indigenti affet­ti da disabilità psichica? A questa domanda dopo nove anni ha dato risposta la quinta sezione del Con­siglio di Stato con la decisione n. 2747/2009, riaffermando che in casi dubbi, quando cioè quando la degenza è sia sanitaria che socio-assistenzia­le, il rebus può essere sciolto soltanto con il criterio della prevalen­za. In pratica non c’è una risposta univoca, ma la Pa competente va individuata in riferimento alla natu­ra prevalente, sociale o riabilitativa della prestazione erogata.

 Quando si fratta di infermi mentali indigenti, laa normativa prevede che gli oneri del ricovero di assi­stenza sociale siano a carico del Comune di residenza alla data del ricovero, mentre le spese per i rico­veri sanitari sono a totale carico del Ssn. In questo caso, il balletto delle responsabilità è iniziato nel 1999 perché il paziente era stato ricoverato quasi 10 anni prima in una struttura lombarda che assiste sia disabili fisici sia psichici, in reparti separati, fornendo ai primi un’assi­stenza di tipo Rsa, e ai secondi di natura tipicaniente sanitaria.

L’uomo era stato ricoverato in un primo periodo nell’arca assisten­ziale, in attesa di passare al reparto per le cure psichiche quando si fosse liberato un posto. L’attesa è durata quattro anni, alla fine dei quali la famiglia del degente ha smesso di pagare la retta e gli oneri sono passati alla Ausl di Cremona. Il passaggio non è stato così automatico, visto che per quasi un anno nel 1993 nessuno ha pagato il periodo di ricovero, pari a 12mi­la euro.

 Un intrigo di responsabilità che aveva portato il Tar di Brescia, nel 2000, a separare gli oneri assistenziali da quelli sanitari, gli unici a ricadere sul Ssn, e a respingere la richiesta di condanna nei confronti dell’Ao di Crema. Un’interpretazione erra­ta a parere del Consiglio di Stato:

 «Poiché l’assistenza sanitaria e il ricovero sono associati, per stabili­re il regime amministrativo della spesa si deve ricorrere al criterio della prevalenza».

 E quindi sarà l’Ao di Crema a dover pagare le spese per il ricovero di 16 anni fa.